ONERI di URBANIZZAZIONE | l’aumento non può essere retroattivo
ONERI di URBANIZZAZIONE | l’aumento non può essere retroattivo
|architettura & diritto|
La multidisciplinarità è alla base di ogni progetto, infatti l’architettura e l’ingegneria spaziano di continuo nei campi delle materie più diverse e a volte li invadono.
Oggi sempre di più si ha una stretta connessione fra l’architettura e il diritto. Leggi, normative, circolari, direttive si moltiplicano giorno dopo giorno e spesso siamo costretti a correre su un sottile filo che ci separa dall’illegalità. Ecco perché con l’aiuto di Teresa, esperta in materia, proviamo ad approfondire e fare chiarezza su alcune tematiche da voi proposte.
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|argomento 02|
È possibile che il comune richieda un conguaglio degli oneri concessori per una concessione edilizia già ritirata?
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Gli interventi che comportano trasformazione urbanistica ed edilizia sono soggetti al rilascio del permesso di costruire. Il rilascio di tale titolo abilitativo da parte di un’amministrazione comunale comporta per il privato “la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione” (art. 16 comma 1 del DPR 6 giugno 2001, n. 380). Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza amministrativa, possono essere definiti come oneri affrontati dall’ente locale per le opere indispensabili a che un’area acquisti potenziale attitudine al recepimento di insediamenti di tipo urbano (strade, fognature, rete elettrica, ecc.) e per le ulteriori opere incidenti sul livello qualitativo di tale attitudine (scuole, chiese, ecc.). La partecipazione del privato a tali spese consiste ,quindi, nell’ assunzione di una quota dei costi della vocazione edificatoria impressa al territorio e trova giustificazione nel beneficio che il privato riceve per effetto della concreta attuabilità del suo progetto di costruzione.
Secondo quanto previsto dall’art. 16 DPR n. 380/2001 l’incidenza degli oneri di urbanizzazione è, di regola, stabilita con Deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche definite dalla Regione. In assenza delle tabelle parametriche i Comuni hanno facoltà comunque di provvedere, in via provvisoria, con apposita delibera. Inoltre, ogni cinque anni i Comuni devono aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale.
In Sardegna la definizione delle anzidette tabelle parametriche è stata fatta con decreto dell’Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica 31 gennaio 1978 n. 70. In merito all’obbligo di adeguamento gravante sui comuni, la giurisprudenza amministrativa ha precisato che esso non corrisponde ad un potere posto in capo ai Comuni di applicare gli oneri di urbanizzazione retroattivamente a titoli edilizi precedentemente rilasciati ed assoggettati agli oneri vigenti nel momento del rilascio.
Nella prassi, invece, accade spesso che i nuovi valori degli oneri di urbanizzazione vengano applicati anche rispetto ai titoli edilizi già formati. Su tale problematica si è pronunciata qualche mese fa la seconda sezione del Tar Sardegna (T.A.R. Sardegna, sez. II, 30 gennaio 2013, n. 75) affermando che le delibere comunali che prevedono l’adeguamento degli oneri di urbanizzazione possono essere applicate solo ai titoli rilasciati dopo la loro adozione e non anche a quelli antecedenti. E’ opportuno , però, evidenziare che viene prevista un’eccezione a tale regola generale. Precisamente, l’unica ipotesi in cui l’aggiornamento disposto successivamente può essere applicato in modo retroattivo è il caso in cui nel titolo abilitativo sia stata inserita l’espressa clausola “salvo conguaglio”.
Ricapitolando, nel caso in cui il comune successivamente all’adozione di una delibera di aggiornamento chieda il pagamento di ulteriori somme di denaro a titolo di oneri di urbanizzazione ad un cittadino che abbia ottenuto in data precedente alla delibera il titolo abilitativo, lo stesso cittadino è tenuto innanzitutto ad operare un controllo sul provvedimento rilasciato. Nel caso in cui nel documento non vi sia alcuna menzione della clausola “salvo conguaglio” egli non sarà tenuto a versare alcuna somma alla Pubblica Amministrazione.
Buona giornata.
Teresa
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Il Comune di Dorgali ha aggiornato gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria in conformità alle relative disposizioni regionali nell’anno 2012. Di seguito è possibile scaricare le relative delibere della giunta comunale.
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